Disposizioni generali

Art. 26

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile ed alle leggi speciali in materia.

Art. 27

Ogni singolo membro del Polo imprenditoriale si impegna a non costituire nuovi Consorzi o Associazioni con scopi uguali o analoghi nell’ambito dell’ Unione Europea, senza comunicazione scritta al Presidente del Consiglio Direttivo che dovrà dare comunicazione agli altri Consorziati.

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