Scioglimento

Art. 25

Il Consorzio si scioglie nei casi previsti nel presente atto ed in quelli previsti dalla legge. Verificatosi lo scioglimento del Consorzio, l'Assemblea provvede alla liquidazione salvo che venga deliberata dalla stessa la nomina di uno o più liquidatori. Quanto eventualmente avanzasse sul fondo consortile, detratte le somme occorrenti per il pagamento di eventuali debiti, verrà restituito ai consorziati aventi tale qualità al momento dello scioglimento secondo le quote di contribuzione. Eventuali importi non utilizzati, provenienti da erogazioni, saranno posti a disposizione degli enti erogatori.

Agenda

«  
  »
L M M G V S D
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
Add to calendar

Accesso utente