Recesso, esclusione, forma giuridica - consorziati
Art. 18
Allo scadere di ogni anno di attività, ciascun Consorziato potrà recedere dal Consorzio con preavviso di almeno novanta giorni da inviarsi a mezzo raccomandata a.r. al Consorzio in persona del Presidente. Il Consiglio Direttivo ha facoltà, dopo aver preso atto del recesso, di stabilire un termine più breve per l'efficacia dello stesso. Ovviamente restano ferme anche dopo quella data le obbligazioni del Consorziato recedente verso il Consorzio che, alla data di ricezione della lettera di cui al primo paragrafo di questo articolo, siano in corso di adempimento. Qualora il Consorzio sia costituito da due soli Consorziati, il recesso di uno non costituisce causa di scioglimento qualora il Consorziato non recedente ricostituisca la pluralità dei consorziati nel termine di sei mesi dalla data di efficacia del recesso. Il Consorzio può, alla presentazione della domanda di recesso dei singoli Consorziati, deliberare lo scioglimento del Consorzio e la conseguente liquidazione ai sensi dell’art. 25 del presente Statuto.
Art. 19
L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti, del Consorziato che abbia perduto anche uno solo dei requisiti richiesti per l'ammissione al Consorzio o che si sia reso insolvente verso il Consorzio o non abbia adempiuto le obbligazioni assunte verso il Consorzio o per grave inosservanza delle disposizioni dello Statuto Consortile, degli specifici contratti stabiliti con il Consorzio e delle deliberazioni degli organi del Consorzio o arrechi in qualsiasi modo danno materiale o morale al Consorzio o ai Consorziati o che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi Consortili.
Art. 20
In caso di trasferimento di Azienda, per morte o per atto tra vivi, il nuovo titolare dell'impresa subentra nello Statuto Consortile a condizione che esso sia in possesso di tutti i requisiti per l'ammissione al Consorzio e che in tal senso si sia espresso il Consiglio Direttivo.
Art. 21
Le deliberazioni relative alla esclusione dei Consorziati debbono essere notificate dal Presidente agli interessati mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro cinque giorni successivi alla deliberazione. Entro trenta giorni dalla data della notifica, le deliberazioni possono essere impugnate davanti al Collegio Arbitrale. Le deliberazioni diventano operative immediatamente, ma l'impugnativa davanti al Collegio Arbitrale ha effetto sospensivo.
Art. 22
I Consorziati receduti o esclusi ed i nuovi titolari delle imprese trasferite per causa di morte o per atto tra vivi non ammessi al Consorzio, sono responsabili verso il Consorzio e verso terzi, nei modi indicati nell'art. 2615 del Codice Civile, per tutte le obbligazioni assunte dal Consorzio sino alla data in cui essi o il loro dante causa hanno cessato di farne parte e per tutte le spese di carattere generale effettuate sino alla data stessa. Al Consorziato receduto, escluso o non ammesso a seguito di trasferimento dell'impresa non sarà rimborsato in nessun caso la quota a fondo consortile da lui o dal suo dante causa versato. Tali quote rimarranno a disposizione del Consorzio.
