Ammissione

Art. 14

La domanda di ammissione al Consorzio deve essere indirizzata al Presidente del Consorzio e presentata al Consiglio Direttivo. Il richiedente dovrà dichiarare di essere a conoscenza delle disposizioni del presente Statuto e delle deliberazioni già adottate dagli organi del Consorzio e dichiarare di accettarle nella loro integrità. La domanda dovrà inoltre contenere l'esatta denominazione dell’ente richiedente, la sua sede legale, le generalità del suo legale rappresentante e l'attività svolta. Sulla domanda di ammissione delibera il Consiglio Direttivo. La delibera che respinge la domanda di ammissione non è soggetta a impugnativa e l'aspirante potrà ripresentare la domanda non prima di dodici mesi decorrenti dalla data di comunicazione di non accoglimento dell’istanza. Se la domanda viene accolta, il Presidente chiede al nuovo Consorziato di versare entro quindici giorni la sua quota finanziaria per il fondo consortile ed indicare i suoi rappresentanti permanenti sia nel Consiglio Direttivo che nel Comitato Tecnico Scientifico oltre che l’eventuale suo membro permanente in Assemblea. Per tutta la durata del Consorzio, i Consorziati non potranno cedere a terzi la loro quota intera o parziale, senza preventiva autorizzazione scritta di tutti gli altri Consorziati. Il Presidente comunica anche ai Consorziati l’accettazione della domanda di ammissione al Consorzio.

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