Il collegio dei revisori dei conti
Art. 13
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti nominati dall’Assemblea dei Consorziati. L’Assemblea designa, tra i membri effettivi, il Presidente del Collegio. I Revisori durano in carica tre esercizi e possono essere riconfermati nella funzione. Le funzioni di Revisore possono essere conferite solo a coloro che risultino iscritti nel Registro dei Revisori Contabili. Il Collegio dei Revisori accerta la regolare tenuta della contabilità consortile, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili, l’osservanza delle norme di legge per la valutazione del patrimonio consortile. Il Collegio deve riunirsi almeno ogni trimestre e delibera a maggioranza; il Revisore dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso. Delle riunioni del Collegio deve redigersi verbale, sottoscritto dagli intervenuti, sull’apposito libro. Il Presidente del Consiglio Direttivo deve comunicare ai Revisori il progetto di bilancio consuntivo approvato dal Consiglio direttivo almeno trenta giorni prima di quello fissato per l’assemblea che deve discuterlo. I Revisori devono depositare presso la sede la propria relazione al bilancio consuntivo durante i quindici giorni che precedono l’assemblea che deve discuterlo. I Revisori assistono alle adunanze dell’Assemblea e a quelle del Consiglio Direttivo che hanno per oggetto l’approvazione del progetto di Bilancio consuntivo. Il Presidente del Consiglio Direttivo può invitarli ad assistere alle altre adunanze ove se ne ravvisi l’opportunità in relazione agli argomenti all’ordine del giorno.
