Consorziati
Art. 5
Partecipano al Consorzio gli enti promotori di cui all'art. 1. Possono inoltre partecipare al Consorzio tutte le Imprese, Istituti, Fondazioni, Enti, Organizzazioni ed Istituzioni Pubbliche e/o private, che siano interessati all'oggetto sociale, che posseggano i requisiti idonei per il suo raggiungimento e che abbiano un oggetto sociale congruente con la missione del Consorzio, anche se costituite sotto forma di società cooperativa, purché non abbiano in corso alcuna procedura concorsuale, né che a loro carico vi sia stata dichiarazione di fallimento (ancorché seguita da riabilitazione) o che siano interessate dall'applicazione di provvedimenti o misure di prevenzione (anche per il caso in cui il relativo procedimento sia in corso) previste dalla legge n. 55 del 19 marzo 1990 e successive modificazioni ed integrazioni, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale.
