Consorziati

Art. 5

Partecipano al Consorzio gli enti promotori di cui all'art. 1. Possono inoltre partecipare al Consorzio tutte le Imprese, Istituti, Fondazioni, Enti, Organizzazioni ed Istituzioni Pubbliche e/o private, che siano interessati all'oggetto sociale, che posseggano i requisiti idonei per il suo raggiungimento e che abbiano un oggetto sociale congruente con la missione del Consorzio, anche se costituite sotto forma di società cooperativa, purché non abbiano in corso alcuna procedura concorsuale, né che a loro carico vi sia stata dichiarazione di fallimento (ancorché seguita da riabilitazione) o che siano interessate dall'applicazione di provvedimenti o misure di prevenzione (anche per il caso in cui il relativo procedimento sia in corso) previste dalla legge n. 55 del 19 marzo 1990 e successive modificazioni ed integrazioni, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale.

 

Agenda

«  
  »
L M M G V S D
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
Add to calendar

Accesso utente